Sei un lavoratore con contratto di somministrazione e hai deciso di aderire alla previdenza complementare? Puoi iscriverti a Fon.Te.
Per aderire, devi scegliere di destinare al Fondo pensione negoziale del Terziario, Commercio, Turismo e Servizi Fon.Te. il tuo T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto).
Questo ti consentirà anche di beneciare di ulteriori contributi da parte della bilateralità di settore della somministrazione, che ti faranno accumulare maggiori risorse per la tua pensione futura.
La bilateralità di settore, infatti, interverrà a finanziare le posizioni individuali dei lavoratori come segue.
PER TUTTI I LAVORATORI SOMMINISTRATI SIA A TEMPO DETERMINATO SIA A TEMPO INDETERMINATO:
a) la contribuzione base composta dai contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo TFR.
b) un contributo integrativo pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per l’intero periodo lavorato.
c) la quota associativa annua è a carico dell’Ente Bilaterale.
PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO CON DURTA COMPLESSIVA DI MISSIONE/I NELL’ANNO SOLARE FINO A 334 GIORNI VIENE RICONOSCIUTO:
un contributo aggiuntivo ulteriore forfettario a quanto previsto al precedente punto lettere a) e b): 320 euro in caso di missioni nell’anno fino a 104 giorni; 160 euro in caso di missioni nell’anno comprese tra 105 e 164 giorni; 100 euro in caso di missioni nell’anno comprese tra 165 e 334 giorni.
PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEMPO INDETERMINATO CHE SI TROVINO IN DISPONIBILITÀ:
la bilateralità interverrà a finanziare la contribuzione base (1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di lavoro) calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR percepita in occasione dell’ultima missione.
VANTAGGI NELL’ADESIONE A FON.TE.
- Una pensione complementare che si aggiunge a quella pubblica;
- Puoi dedurre ogni anno dal tuo reddito i contributi versati al Fondo (tuoi e del tuo datore di lavoro, escluso il tfr) fino a 5.164,57 €;
- I rendimenti della tua posizione aperta in Fon.Te. (ovvero i risultati dell’investimento fatto con le risorse che affluiscono sulla tua posizione) hanno una tassazione sostitutiva agevolata del 20%;
- Le prestazioni erogate da Fon.Te. (sia pensionistiche in forma di capitale e di rendita che in forma di anticipazione e riscatti) godono di un regime scale di favore. Ad esempio: sulla futura pensione complementare si applica nella parte imponibile un’aliquota fiscale del 15% (che può ridursi fino al 9% in base agli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari);
- Puoi richiedere anticipazioni, trasferimento, riscatto e rendita integrativa temporanea.
COME ADERIRE A FON.TE
Dopo aver preso visione dei documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata, bisogna compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro che ha l’obbligo di completarlo con i dati relativi all’azienda e di inviarlo a Fon.Te. La nota informativa, lo statuto e il modulo di adesione sono disponibili sul sito www.fondofonte.it.
LE PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO
Anticipazioni
L’aderente al Fondo può chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata, per ipotesi più ampie e importi maggiori da quelli previsti per il TFR lasciato in azienda.
Riscatto
L’iscritto può riscattare, tutta o in parte, la posizione maturata nel Fondo pensione, in presenza di determinate condizioni che hanno attinenza con la vita lavorativa.
Trasferimento
L’aderente che cambia contratto di riferimento ha la possibilità di trasferire la posizione maturata presso un altro fondo. Il trasferimento non viene tassato e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica. Decorsi due anni di iscrizione, l’aderente potrà comunque trasferire l’intera posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare. IN QUESTO CASO, TUTTAVIA, L’ADERENTE PERDE IL DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO a meno che il mantenimento del diritto non sia previsto esplicitamente dagli accordi applicati al rapporto di lavoro.