SOMMARIO
ToggleDopo il Decreto Alluvione (D.L. n. 61 del 1° giugno 2023), recante disposizioni relative
all’emergenza alluvione che ha colpito in particolare la Regione Emilia Romagna, l’INPS ha fornito le istruzioni operative con le circolari n. 53 e 54 dell’8 giugno 2023.
Riguardo alle forme di sostegno al reddito in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dei territori colpiti, vediamo quelle che riguardano i lavoratori in somministrazione, i collaboratori e i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS o con Albo e relativa cassa previdenziale.
AMMORTIZZATORE UNICO lavoratrici e lavoratori somministrati
L’art. 7 del Decreto Alluvione ha introdotto l’ammortizzatore sociale unico, a tutela sia dei datori di lavoro che dei lavoratori che non hanno potuto prestare l’attività lavorativa o non hanno potuto recarsi al lavoro in conseguenza dell’evento alluvionale.
Tra i destinatari di questo strumento di sostegno al reddito ci sono anche i lavoratori e le lavoratrici in
somministrazione, a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti e i somministrati
in agricoltura.
IMPORTO
L’importo mensile massimo dell’ammortizzatore unico è di 1.321,53 euro lordi, cioè pari a quello fissato per le integrazioni ordinarie nel 2023.
Sull’importo riconosciuto è prevista la contribuzione figurativa.
L’ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli previsti in agricoltura, previsti dalla normativa vigente. Pertanto, per i medesimi periodi sono esclusi i lavoratori eventualmente destinatari dei trattamenti ordinari.
DURATA
La durata dell’ammortizzatore è legata alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa, quindi, è:
- 90 giornate se l’azienda utilizzatrice è ubicata in uno dei comuni interessati dall’alluvione;
- 15 giornate se l’azienda utilizzatrice non è ubicata in uno dei comuni interessati dall’alluvione, ma sussiste l’impossibilità di recarsi al lavoro.
A CHI SPETTA
Possono beneficiare dell’ammortizzatore unico lavoratori e lavoratrici somministrati che alla data del 1° maggio 2023:
- risiedevano o erano domiciliati in uno dei comuni alluvionati;
- a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno potuto prestare l’attività lavorativa a causa della sospensione presso la sede legale/unità operativa dell’azienda utilizzatrice ubicata in uno dei comuni alluvionati.
COME FARE LA DOMANDA
Per i lavoratori in somministrazione sono le Agenzie per il Lavoro a fare la richiesta di attivazione dell’ammortizzatore unico direttamente all’INPS, comunicando l’elenco dei lavoratori interessati al beneficio. Sarà poi l’INPS a provvedere al pagamento diretto al lavoratore (non è previsto l’anticipo delle indennità da parte delle agenzie).
SOSTEGNO AL REDDITO per collaboratori e autonomi
L’articolo 8 del Decreto Alluvione riconosce, con riferimento al periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, un’indennità una tantum in favore dei collaboratori e dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato).
IMPORTO
L’indennità riconosciuta a ogni lavoratore o lavoratrice è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 3.000 euro.
Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
DURATA
è possibile ricevere l’indennità una tantum per massimo 6 periodi di sospensione non superiori a 15 giorni (ma possono essere consecutivi), quindi massimo 90 giorni, tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
A CHI SPETTA
Possono beneficiare dell’indennità collaboratori e lavoratori autonomi che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano, erano domiciliati oppure operavano esclusivamente in uno dei comuni alluvionati e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, quindi:
- co.co.co. e collaboratori per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata INPS o le casse professionali autonome;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (casse private); dottorandi e assegnisti di ricerca.
COME FARE LA DOMANDA
Le domande possono essere presentate all’INPS online, tramite call center e tramite patronato, dal 15 giugno al 30 settembre 2023.
I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione, ma è sempre necessario indicare per ciascun periodo la data di inizio e fine.
- NIdiL CGIL Rimini - Via Caduti di Marzabotto 30 - Tel. 0541 779939
- NIdiL CGIL Cesena - Via M.T. Plauto 90 - Tel. 0547 642150
- NIdiL CGIL Ravenna - Via P. Matteucci 15 - Tel. 0544 244263
- NIdiL CGIL Forlì - Via Pelacano 7 - Tel. 0543 453750
- NIdiL CGIL Bologna - Via Marconi 67/2 - Tel. 051 6087380
- NIdiL CGIL Ferrara - Piazza Verdi 5 - Tel. 0532 783221
- NIdiL CGIL Firenze - Borgo dei Greci 3 - Tel. 055 2700595
- NIdiL CGIL Pesaro Urbino - Via Yuri Gagarin 179 - Tel. 349 9815858
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