Un recente messaggio Inps ha fatto chiarezza sulle modalità e le tempistiche relative alla liquidazione anticipata della NASpI.
In particolare, si specifica che, se il rapporto di lavoro parasubordinato si conclude durante il periodo teorico coperto dall’anticipo della NASpI, il lavoratore può presentare domanda di indennità di disoccupazione DIS COLL per le sole mensilità che non si sovrappongono.
Lo scopo è quello di evitare che per lo stesso periodo il lavoratore riceva una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria. Se il rapporto di collaborazione si conclude dopo la fine del periodo teorico coperto dalla NASpI, infatti, non essendoci sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione, la DIS COLL viene riconosciuta per tutto il periodo dovuto.
Inoltre, il messaggio Inps ricorda che se durante il periodo teorico coperto dall’anticipazione della NASpI, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza, deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta (a meno che il rapporto di lavoro sia con la cooperativa in cui il lavoratore ha sottoscritto una quota). Ciò non vale se la rioccupazione avviene mediante un rapporto di lavoro parasubordinato.
Cos’è l’anticipo della NAspI?
Per i lavoratori che hanno diritto alla NASpI, l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell’indennità, in un’unica soluzione, a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività autonoma o di un’impresa individuale, ma anche per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto l’attività lavorativa del socio.
Come avere maggiori informazioni?
Per avere maggiori e dettagliate informazioni o ricevere supporto, puoi rivolgerti alla sede Inca Cgil più vicina.