Il 15 ottobre 2019 è stato firmato il testo definitivo del CCNL che riguarda circa 500 mila lavoratrici e lavoratori somministrati, l’ipotesi di accordo (siglata a dicembre 2018) era stata approvata dalle assemblee, con la partecipazione al voto di 20 mila interinali. La trattativa, invece, è durata circa due anni, durante i quali il contesto normativo è andato mutando insieme con le relative priorità inizialmente definite dalla piattaforma.
Gli effetti del Decreto Dignità
L’approvazione del cosiddetto “decreto dignità” ha, infatti, radicalmente modificato le modalità con cui si assume in somministrazione. Prima, la legislazione permetteva la totale libertà, per le imprese, di assumere a termine, quasi senza vincoli, e il settore quindi era caratterizzato da rapporti di lavoro spesso brevi e reiterati. Dopo, con l’introduzione del vincolo delle causali (anche se dopo 12 mesi e comunque al primo rinnovo) le durate dei rapporti di lavoro si sono mediamente allungate, ma bisogna fare dei distinguo.
Per le mansioni più professionali, si è verificata una consistente trasformazione dei contratti con le Agenzie a tempo indeterminato. (Non si tratta del cosiddetto “staff leasing” ma di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con missioni a termine presso l’impresa utilizzatrice, bypassando di fatto le causali). Riguardo alle postazioni di lavoro meno professionali, invece, il decreto ha avuto una ricaduta pesante in termini di elevato turn over, determinando per centinaia di migliaia di persone la perdita della continuità occupazionale, seppur a termine.
Le risposte del nuovo CCNL
Con il nuovo CCNL abbiamo provato a dare risposte alle persone “stabilizzate”, definendo percorsi formativi durante il lavoro, l’aumento dei sostegni nelle fasi di transizione e ricollocazione (portando le indennità a mille euro mensili), e aumentando le ore di formazione finalizzate alla ricollocazione. Per le persone assoggettate al turnover è stato aumentato il sostegno al reddito aggiuntivo alla Naspi (fino a mille euro), e si è stabilito il diritto, per coloro che lo richiedono, di entrare in percorsi formativi e di ricollocazione gratuiti.
Inoltre, si è aperta la possibilità di contrattare la continuità occupazionale a livello di sito, incentivando tramite accordo decentrato le trasformazioni a tempo indeterminato per coloro che dopo 10 mesi di lavoro a temine sono a rischio turnover. Si è definita, quindi, una clausola sociale che prevede diritti al confronto e continuità occupazionale e sono state migliorate sensibilmente le prestazioni integrative erogate dagli enti bilaterali di settore Ebitemp e Formatemp in materia sanitaria, di sostegno alla genitorialità, di diritto allo studio per le lavoratrici, i lavoratori e i loro figli ecc.
Diritti sindacali
Importante e innovativo il capitolo sui diritti sindacali che sancisce in via definitiva il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati a usare il luogo di lavoro (quindi non più in locali messi a disposizione dalle Agenzie) per riunirsi, fare le assemblee, avere bacheche sindacali. Rafforzato, poi, il diritto di avere rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro entrando in maniera più organica all’interno del sistema di certificazione della rappresentanza prevista dal testo unico firmato con Confindustria. NIdiL lavorerà nei prossimi mesi per eleggere in maniera diffusa rappresentanti sindacali dei somministrati nei vari siti produttivi.
Sfide future
Questo nuovo scenario pone sfide inedite a NIdiL e alle categorie che rappresentano i lavoratori diretti. Finora, contrattazioni su premi, organizzazione del lavoro e modulazione degli orari, vedevano i somministrati come spettatori non partecipanti e talvolta, per garantire flessibilità alle imprese, sono stati firmati accordi di prossimità derogatori senza la stabilizzazione dei precari. In caso di crisi aziendali, in presenza di somministrati, è stata purtroppo prassi diffusa evitare di aprire gli ammortizzatori sociali, scaricando sui contratti a tempo la riduzione dei volumi di lavoro, pur sapendo che per il settore il fondo di solidarietà degli interinali, sostitutivo della cassa integrazione, è utilizzabile solo se l’utilizzatore fa ricorso agli ammortizzatori.
Per scongiurare le divisioni tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni e hanno l’applicazione degli stessi contratti di lavoro, sarà necessario l’intreccio consapevole tra rappresentanze. È anche parte fondamentale della sfida della contrattazione inclusiva, che è tale se ha alla base il riconoscimento reciproco e paritetico dei diritti. Una sfida difficile ma obbligatoria per ricomporre il lavoro.