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SOMMINISTRAZIONE. Stessa azienda, stesso lavoro, stesso stipendio.

Campagna Parità di trattamento

Lanciata mercoledì 6 aprile a Roma, durante la prima Assemblea generale NIdiL Cgil, la campagna sulla Parità di trattamento.

Roma, 7 aprile 2016.- Il segretario generale NIdiL Cgil Claudio Treves e Andrea Borghesi della segreteria nazionale hanno spiegato la necessità di una campagna nazionale che affermi il diritto alla parità di trattamento. In particolare per i lavoratori in somministrazione per i quali la trilateralità del rapporto di lavoro (dipendente/ azienda utilizzatrice/ agenzia per il lavoro) rischia di essere un perimetro che comprime i diritti.

Perseguendo una riduzione dei costi ‘selvaggia’, spesso i datori di lavoro eludono il diritto alla parità di trattamento attraverso un inquadramento scorretto e la mancata elargizione dei premi di risultato e di produttività“. Ha spiegato Treves, sottolineando come NIdiL Cgil stia portando avanti “sia sul piano vertenziale, sia su quello politico sindacale” l’obiettivo della parità “all’interno della mobilitazione della Cgil sulla Carta Universale dei diritti del lavoro.

Il nostro obiettivo – gli ha fatto eco Borghesi – è sollevare l’attenzione sul tema. Questa campagna straordinaria arriva nell’anno in cui il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in Somministrazione va in scadenza. Spesso, di fronte a evidenti disparità  tra dipendenti e somministrati ci confrontiamo a fare i conti con un ‘gioco del rimpiattino’ tra azienda utilizzatrice e agenzia. Un fatto grave“.

La campagna: la parità di trattamento è un tuo diritto

Uguali in tutto e per tutto: mansioni, orari, carichi di lavoro. Due lavoratrici “gemelle” che rappresentano un’altra, ingiusta, disparità da correggere.

A un primo sguardo, infatti, le due protagoniste del video sembrano uguali in tutto e per tutto. Dal percorso formativo che le porta a varcare la soglia del mondo del lavoro fino all’assegnazione di qualifiche e mansioni. Identiche, dicevamo, ma fino ad un certo punto.

Quando si tratta di ricevere il premio di risultato, per una – quella assunta direttamente dall’azienda – sono gioie mentre per l’altra – assunta tramite agenzia – possono essere dolori.

Uguali in tutto e per tutto: mansioni, orari, carichi di lavoro. Due lavoratori “gemelli”, ad un primo sguardo. Ma dalle sorti molto differenti in busta paga. Tutta la vita insieme, stesse esperienze e stesso lavoro.

Al momento di entrare nel mondo del lavoro – però – i due entrano da due porte differenti: uno assunto direttamente dall’azienda e l’altro assunto da una agenzia per il lavoro.

 

Cos’è la Parità di trattamento?

La parità  di trattamento retributivo è un diritto di ogni lavoratore somministrato. Vuol dire che se un lavoratore assunto da un’Agenzia per il Lavoro fa lo stesso lavoro di un lavoratore assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice ha diritto a ricevere lo stesso trattamento retributivo. E’ un diritto previsto dalla direttiva europea 104/2008, dalla legge tramite il D.lgs 81/2015 e dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione lavoro del 2018.

Direttiva europea 104/2008 art. 5 comma 1

Per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

D.lgs 81/2015 art. 35 comma 1

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro Art. 30 comma 1

Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata.

FAQ

Qual è il contratto nazionale che si applica al mio lavoro?

Il rapporto di lavoro in somministrazione prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l’agenzia per il lavoro e l’azienda utilizzatrice. Siccome ogni azienda utilizzatrice applica un C.C.N.L. riferito al settore in cui opera (commercio, metalmeccanico, telecomunicazioni, ecc..) al rapporto in somministrazione si devono applicare il C.C.N.L. della somministrazione e il C.C.N.L. dell’utilizzatore (in particolar modo gli elementi retributivi).

Se poi all’interno dell’azienda dell’utilizzatore c’è un accordo di secondo livello (che migliora le previsione del contratto nazionale) ai lavoratori in somministrazione si dovrà  applicare anche quello.

Faccio il cassiere in un grande supermercato, come devo essere inquadrato?

L’inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte all’interno dell’azienda utilizzatrice e deve corrispondere a quanto stabilito dal C.C.N.L. dell’utilizzatore e da eventuali accordi di secondo livello.

In linea generale il lavoratore somministrato deve avere lo stesso livello di inquadramento del dipendente direttamente assunto dall’azienda utilizzatrice che svolge le stesse mansioni.

Lavoro in somministrazione ho diritto alle ferie?

Le ferie sono un diritto riconosciuto per legge a tutti i lavoratori dipendenti, quindi anche ai lavoratori somministrati. Si maturano in base alle ore lavorate prendendo a riferimento i giorni o le ore stabiliti dal C.C.N.L. dell’utilizzatore.

Ho lavorato 10 giorni con contratto di somministrazione, mi spetta la tredicesima mensilità?

Come condizione di miglior favore la tredicesima mensilità si matura in base alle ore lavorate e non in base alle giornate lavorate come avviene per la maggior parte dei rapporti di lavoro subordinati.

Stesso discorso vale per eventuali altre mensilità  aggiuntive previste dal C.C.N.L. dell’utilizzatore o da eventuali accordi aziendali di secondo livello.

Sto lavorando da diverso tempo presso lo stesso utilizzatore, un mio collega assunto direttamente mi ha detto che dovrei avere lo scatto di anzianità.

Gli scatti di anzianità sono riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione. I periodi di maturazione, ovvero i mesi di lavoro che occorrono per avere lo scatto, sono stabiliti dal C.C.N.L. dell’utilizzatore.

Per fare il calcolo dei mesi di lavoro si prendono a riferimento tutti i periodi lavorati presso lo stesso utilizzatore anche se tra un contratto e l’altro ci sono state interruzioni, purchè non inferiori a 16 giorni.

Nell’azienda utilizzatrice presso la quale lavoro hanno dato ai lavoratori assunti direttamente un premio. Spetta anche a me?

In C.C.N.L. della somministrazione prevede che il premio deve essere pagato anche ai lavoratori somministrati in base a quanti mesi si è effettivamente lavorato presso l’azienda utilizzatrice.

GLOSSARIO

  • Agenzia per il lavoro: azienda autorizzata a svolgere l’intermediazione di mano d’opera, ovvero a somministrare personale assunto ad altri datori di lavoro. Per poter operare nella somministrazione deve avere l’autorizzazione del Ministero del Lavoro ed essere iscritta in un apposito nell’albo consultabile al sito www.cliclavoro.gov.it
  • Azienda Utilizzatrice: è il datore di lavoro presso il quale il lavoratore somministrato svolge la propria attività  lavorativa.
  • CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è il contratto che regola i rapporti tra impresa e lavoratore stabilendo diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro di uno specifico settore.
  • Retribuzione: è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l’attività  lavorativa svolta. E’ composta da tutti gli elementi previsti da legge e contratto nazionale (stipendio mensile, tredicesima, ferie, festività, straordinari, indennità, turni, tfr ecc…) ed è commisurata a seconda del tipo di mansione e dell’impegno orario del lavoratore.
  • Mansioni: l’insieme dei compiti e delle specifiche attività  che il lavoratore deve eseguire nell’ambito del rapporto di lavoro.
  • Inquadramento: previsto nella contrattazione collettiva, consente di classificare il lavoratore e la retribuzione a seconda delle mansioni svolte all’interno dell’azienda. Più complesse sono le mansioni o maggiori sono le responsabilità, più alto è l’inquadramento.
  • Mensilità  aggiuntive: sono mensilità erogate dall’azienda oltre quelle previste per i mesi di lavoro effettivamente svolto. La tredicesima è un diritto previsto per legge, quindi riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, altre mensilità  possono essere previste dalla contrattazione collettiva e quindi riconosciute solo in alcuni settori.
  • Scatti di anzianità: sono elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio presso la medesima azienda. Sono stabiliti dalla contrattazione collettiva che ne norma l’importo e i periodi di maturazione.
  • TFR: è il Trattamento di Fine Rapporto, indennità stabilita per legge che viene pagata alla fine del rapporto di lavoro. Matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione.
  • Premi di risultato o di produzione: sono indennità aggiuntive della retribuzione generalmente legate all’ottenimento di un risultato economico (andamento della produzione, andamento economico dell’azienda). L’ammontare di esse e i criteri per il loro calcolo variano da azienda ad azienda.