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IL LAVORO AUTONOMO: PARTITE IVA INDIVIDUALI, PRESTAZIONI D'OPERA OCCASIONALI, ECC

NIdiL, Nuove Identità di Lavoro, è la categoria della CGIL che rappresenta e tutela i lavoratori e le lavoratrici con un rapporto di lavoro autonomo, ovvero professionisti non iscritti agli ordini professionali.

Le partite iva individuali  rientrano nella definizione contenuta nell’art. 2222 del codice civile che definisce il prestatore di lavoro autonomo come colui che “… si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. 

Le prestazioni d’opera occasionali fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuale si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.

La differenza tra il lavoro autonomo e il rapporto di lavoro subordinato è che, nella libera professione le caratteristiche sono:

Diritti e tutele

Originariamente, per i lavoratori autonomi,  non era stata prevista alcuna particolare forma di tutela. L’evolversi del mercato del lavoro, anche in seguito alla crisi economica degli ultimi anni, ha fatto sì, però, che l’assenza di garanzie sia sul piano del rapporto di lavoro che sul piano previdenziale pregiudicasse in modo non tollerabile la posizione di questa categoria di lavoratrici e lavoratori.

Nel 2017 il legislatore è intervenuto con la Legge n. 81, definita il “Jobs Act del lavoro autonomo”, un provvedimento che ha riconosciuto un ventaglio di diritti (in realtà piuttosto limitato) riguardanti il rapporto contrattuale, la tutela della paternità e della maternità. Alcuni di questi diritti, però, sono esercitabili salvo “l’interesse del committente”, questo significa che in caso di gravidanza, malattia o infortunio il committente potrebbe comunque interrompere il rapporto di lavoro.

Comunque, le principali misure introdotte con il Jobs Act riguardano:

  • Forma scritta del contratto: si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta, in tal caso il lavoratore autonomo può richiedere il risarcimento del danno;
  • Modifiche del contratto e recesso: sono considerate abusive le clausole del contratto che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni o di recedere da esso senza congruo preavviso;
  • Invenzioni del lavoratore: i diritti relativi all’utilizzazione economica delle invenzioni realizzate in esecuzione del rapporto, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia appositamente retribuita, spettano direttamente al lavoratore autonomo;
  • Tutela pagamenti: si considerano abusive e prive di effetto le clausole in cui le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di richiesta da parte del lavoratore;
  • Sospensione rapporto: in caso di gravidanza, malattia e infortunio il lavoratore può richiedere la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo l’interesse del committente (il che rende la norma meno esigibile da parte del lavoratore);
  • Astensione maternità: si introduce la possibilità per le lavoratrici autonome in gravidanza di non doversi obbligatoriamente astenere dal lavoro nel periodo di congedo (nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi) pur fruendo dell’indennità di maternità;
  • Sospensione versamenti contributivi: in caso di malattia o infortunio grave che impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino ad un massimo di due anni;
  • Formazione: prevista la deducibilità del 100% fino ad un massimo di 10.000 euro delle spese di formazione;
  • Disposizioni fiscali: prevista la deduzione integrale delle spese di vitto e alloggio per i professionisti;
  • Certificazione delle competenze: deducibilità del 100%, fino ad un massimo di 5.000 euro, per certificazione delle competenze, orientamento e ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità;
  • Orientamento, riqualificazione, ricollocamento: istituzione di uno sportello dedicato al lavoro autonomo presso i centri per l’impiego e i soggetti convenzionati per l’accesso alle informazioni di mercato;
  • Appalti pubblici: anche attraverso gli sportelli dedicati, le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati.

 

PARTITA IVA

Una prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita IVA viene convenzionalmente definita partita IVA individuale. La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo di aprire la partita IVA quando si svolge in maniera abituale, anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, arte o professione.

Dal momento in cui si apre la partita IVA si è tenuti ad una serie di adempimenti contabili e fiscali (scelta del regime fiscale a cui aderire, emissione fatture, registrazione delle fatture emesse su apposito registro, liquidazione trimestrale e/o mensile dell’IVA, nonché relativa liquidazione annuale, ecc.).

Si può accedere a regimi fiscali agevolati: i lavoratori e le lavoratrici autonomi possono accedere al regime forfettario, che consente di applicare un’imposta del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste, se si rispettano alcuni requisiti.

Se sei un lavoratore o una lavoratrice con partita IVA, ricorda che non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto, ma generalmente si procede alla compilazione di una lettera d’Incarico scritta e firmata dalle parti. Questo documento sarà l’unico riferimento in un eventuale contenzioso. In caso di tardivo o mancato pagamento, ad esempio, bisognerà ricorrere alle vie legali che seguiranno la procedura di una normale causa civile. Visti i costi e i tempi è bene che la lettera d’incarico preveda una penale per il ritardato pagamento, quindi deve contenere:

Dal punto di vista previdenziale, se esercitano un’attività che non prevede l’iscrizione a un albo o a un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica, i lavoratori e le lavoratrici autonome con partita IVA sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata INPS.  Hanno diritto a percepire: l’indennità di maternità e paternità; l’indennità per congedo parentale; l’assegno unico e universale per i figli; l’indennità per malattia; l’indennità per degenza ospedaliera, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale è una sottocategoria del contratto di lavoro autonomo, ed è disciplinato, in via generale, dall’articolo 2222 del Codice civile. Ciò che contraddistingue questa tipologia di lavoro è l’assenza di coordinamento con l’attività  del committente, il carattere episodico dell’attività  e la mancanza di continuità della prestazione.

Il lavoratore autonomo occasionale deve poter svolgere la sua attività  in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività  va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa modalità lavorativa non prevede nè un contratto scritto nè l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.

Gli aspetti fiscali della Rda

Il corrispettivo economico del lavoratore autonomo occasionale è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la Rda non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito complessivo annuo. Infatti, dovrà eventualmente pagare sui propri compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati scaglioni di reddito), la relativa integrazione di aliquota per l’Irpef, presentando la dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE: ricordiamo che in sede di dichiarazione dei redditi possono essere dedotte le eventuali spese sostenute strettamente per lo svolgimento dell’opera.

ATTENZIONE: le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta committente) saranno a carico della stessa ditta committente.

Gli aspetti previdenziali della Rda

Non è previsto il versamento di contributi previdenziali a meno che il reddito annuo da collaborazione sia superiore a 5mila euro. In questo caso si è obbligati (legge 326/03, art.44, comma 2) a iscriversi e versare i contributi per gli importi superiori ai 5mila euro alla Gestione Separata INPS dei lavoratori parasubordinati.

Esempio di notula per prestazione d'opera occasionale

Ecco qui di seguito un esempio di notula di pagamento con “Ritenuta d’acconto”:

Nome e Cognome
Indirizzo
Codice Fiscale
Spett.le ditta XY
Indirizzo
Partita Iva/ CF
OGGETTO: QUIETANZA
 
Il sottoscritto Nome Cognome dichiara di avere ricevuto in data odierna dalla ditta XY le somme sotto indicate, a fronte delle prestazioni rientranti in rapporto di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. L del TUIR 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5 Dpr 26/10/72 n.633 e s.m.i.
 
Compensi lordi per la collaborazione            Euro 1.000
Netto percepito                                                  Euro    800
 
Luogo e data
Firma

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE (ex voucher)

Il lavoro di tipo accessorio (voucher) è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la finalità di regolamentare attività di lavoro occasionale, a carattere saltuario e di breve durata, svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale in alcuni specifici ambiti di attività. La caratteristica principale di questa forma di lavoro era costituita dal sistema dei buoni (cosiddetti voucher) con i quali i committenti corrispondevano, ai lavoratori, il compenso per la prestazione di lavoro.

Nel corso degli anni, numerosi interventi legislativi hanno ampliato la possibilità di utilizzo di questa forma di lavoro precaria, priva di qualsiasi forma di diritto, al posto dei tradizionali contratti di lavoro. A seguito del referedum di abrogazione del lavoro accessorio proposto dalla CGIL nel 2016, il legislatore è intervenuto abrogandone la disciplina e inserendone una nuova, sostanzialmente equivalente nei tratti fondamentali alla precedente.

Le nuove disposizioni normative (art. 54-bis legge 96/2017) consentono ai datori di lavoro di avvalersi di prestazioni occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale. La caratteristica principale di queste prestazioni occasionali è il limite economico entro cui può essere utilizzato all’interno di un anno civile (1 Gennaio – 31 dicembre):

Dal punto di vista dei diritti e delle tutele, il lavoratore ha diritto all’iscrizione alla Gestione Separata Inps e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail). Si applicano le disposizioni del D.lgs. 66/2003 in tema di riposi giornalieri, settimanali e le pause e le norme previste Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008). La legge distingue il libretto famiglia dai contratti di prestazione occasionale.

Il Libretto di famiglia

Il libretto famiglia è utilizzabile dalle persone fisiche (famiglie) che non svolgono attività di impresa e riguarda le attività svolte per i piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare.

Il Libretto è acquistabile tramite la piattaforma INPS a cui devono registrarsi il lavoratore e l’utilizzatore. Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Inps l’utilizzatore deve comunicare i dati del lavoratore, il compenso, il luogo e la durata delle attività che andrà a svolgere, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Il lavoratore riceverà una notifica tramite sms o email. Il lavoratore riceve il compenso dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione. Il valore nominale del titolo di pagamento riconosciuto al lavoratore è di 10 euro (8 euro netti) da utilizzare per pagare prestazioni di durata non superiore ad 1 ora.

Il contratto di prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è definito dalla legge il contratto mediante il quale un utilizzatore (datore di lavoro) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità economica. Il contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato da:

Nel caso di prestazioni da parte di steward negli stadi di calcio il limite economico è di 5.000 euro netti per ogni società sportiva. Per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invece dei 5.000 euro previsti per la generalità dei prestatori. L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è espressamente vietato:

In caso di superamento del limite di 2.500 euro per il lavoratore  o in caso di superamento del limite di durata pari a 280 ore nell’anno, il rapporto di trasforma a tempo indeterminato (esclusa Pubblica Amministrazione). In caso di mancata comunicazione o di utilizzo nei settori vietati è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

I compensi da lavoro occasionale continuano come prima a non determinare una modifica dello stato di disoccupato, ma valgono ai fini della determinazione del reddito necesario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

La CGIL ha presentato nel 2016 la proposta di legge di iniziativa popolare “Carta dei diritti Universali del lavoro”. Nella proposta si ridisciplina anche il lavoro accessorio riportandolo alla sua originaria funzione, limitandolo di fatto a prestazioni effettivamente occasionali, solo per alcuni ambiti o attività (lavoro domestico, insegnamento privato, lavori di giardinaggio, assistenza domiciliare ai bambini, anziani, persone ammalate o con handicap) e solo se svolte da una platea di soggetti molto circoscritta (studenti, inoccupati o disoccupati e pensionati).